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Il cappellano militare cessa di appartenere alla riserva ed e' collocate in congedo assoluto al compimento dei seguenti limiti di eta': 68 anni, se primo cappellano militare capo; 65 anni, se cappellano militare capo o cappellano militare addetto.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art67 · fonte del testo