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Le sanzioni disciplinari di stato che possono essere applicate al cappellano militare sono:
- a)la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 43;
- b)la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 60;
- c)la perdita del grado, di cui all'articolo 69.
Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010
