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Le sanzioni disciplinari di stato che possono essere applicate al cappellano militare sono:

  • a)la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 43;
  • b)la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 60;
  • c)la perdita del grado, di cui all'articolo 69.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art71 · fonte del testo