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Il cappellano militare e' sottoposto a inchiesta formale, su rapporto dell'autorita' da cui dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o per ragioni di residenza, in caso diverso, con decisione del Ministro per la difesa, sentito l'Ordinario militare. Il rapporto deve contenere l'indicazione degli addebiti specifici. Il Ministro per la difesa puo', in ogni caso, ordinare direttamente una inchiesta formale per qualsiasi cappellano militare.
Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010
