Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010. 88 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente. Per essere scrutinato per l'avanzamento il cappellano militare di complemento o della riserva deve aver prestato, nel grado rivestito, almeno tre anni di servizio ed aver riportato nel triennio qualifica non inferiore a ottimo. Il cappellano militare di complemento o della riserva puo' essere promosso solo dopo che siano stati promossi i cappellani militari in servizio permanente di pari grado e anzianita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art89 · fonte del testo