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Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui agli articoli 92 e 93 sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dalla presente legge, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico e' posto l'onere del trattamento economico.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art94 · fonte del testo