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Per le pensioni normali all'Ordinario militate, a Vicario generale militare e agli ispettori, nonche' ai primi cappellani militari capi, ai cappellani militari capi e ai cappellani militari addetti in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art95 · fonte del testo