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Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito in legge con la legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010
