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Per le pensioni privilegiate ordinarie e di guerra al cappellani militari, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art97 · fonte del testo