Art. 12 — Obbligo della residenza
L'operaio deve risiedere nel Comune dove ha sede il posto di lavoro cui e' destinato. Il direttore dello stabilimento o il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, possono autorizzare l'operaio a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
