Art. 86
[2]I professori hanno obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Universita' o Istituto cui appartengono. Possono tuttavia essere autorizzati dal rettore o direttore, udito il Consiglio di Facolta' o Scuola, a risiedere in localita' prossima, ove cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d'ufficio.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva