Stato giuridico degli operai dello Stato
Art. 20 — Lavoro notturno e festivo
Il lavoro ordinario notturno e quello festivo non compensativo sono retribuiti in base ai criteri previsti dalle vigenti disposizioni. E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore ventidue alle ore cinque del giorno successivo.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
