Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 20 — Lavoro notturno e festivo

Il lavoro ordinario notturno e quello festivo non compensativo sono retribuiti in base ai criteri previsti dalle vigenti disposizioni. E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore ventidue alle ore cinque del giorno successivo.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art20 · fonte su Normattiva