Per ciascuna ora di lavoro straordinario e' corrisposto al personale di ruolo e non di ruolo un compenso la cui misura e' data rispettivamente, per ogni qualifica a categoria, dall'importo dello stipendio iniziale spettante per ciascuna giornata diviso per il numero delle ore dell'orario dell'obbligo. Tale compenso orario e' aumentato del 15 per cento per le prestazioni straordinarie rese nei giorni feriali e del 25 per cento per quelle rese nei giorni festivi sempreche' non si tratti di lavoro compensativo.

Testo vigente dal 23 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art11 · fonte su Normattiva