Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 3 — Ruolo e foglio matricolare

Il ruolo e' distinto per categorie in relazione alla classificazione prevista dal precedente articolo 2. Per ogni operaio e' tenuto un foglio matricolare in due originali: uno presso l'Amministrazione centrale e l'altro presso lo stabilimento ed ufficio al quale l'operaio e' assegnato.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art3 · fonte su Normattiva