Art. 3 — Ruolo e foglio matricolare
Il ruolo e' distinto per categorie in relazione alla classificazione prevista dal precedente articolo 2. Per ogni operaio e' tenuto un foglio matricolare in due originali: uno presso l'Amministrazione centrale e l'altro presso lo stabilimento ed ufficio al quale l'operaio e' assegnato.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
