Art. 4 — Ruoli organici
La dotazione organica del ruolo degli operai di ciascuna Amministrazione e' fissata per legge. In casi eccezionali e per comprovate esigenze di lavoro aventi carattere permanente, la dotazione organica degli operai di ciascuna, Amministrazione puo' essere aumentata lino ad un massimo del dieci per cento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro interessato, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
