Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 37 — Organi competenti a compilare le note di qualifica

Salvo diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni, le note di qualifica degli operai sono compilate dal direttori degli stabilimenti e dai capi degli uffici.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art37 · fonte su Normattiva