Art. 52 — Collocamento a riposo su domanda o d'ufficio
Gli operai hanno diritto di essere collocati a riposo, su domanda, al compimento del 400 anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalla presente legge. L'Amministrazione ha facolta' di collocare a riposo d'ufficio, l'operaio che abbia compiuto 40 anni di servizio effettivo e negli altri casi previsti dalla presente legge.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
