Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 52 — Collocamento a riposo su domanda o d'ufficio

Gli operai hanno diritto di essere collocati a riposo, su domanda, al compimento del 400 anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalla presente legge. L'Amministrazione ha facolta' di collocare a riposo d'ufficio, l'operaio che abbia compiuto 40 anni di servizio effettivo e negli altri casi previsti dalla presente legge.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art52 · fonte su Normattiva