Art. 10
Il sottufficiale delle categorie in congedo, detenuto per esecuzione di condanna a pena, restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari, subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' pari alla durata della detenzione o della sospensione.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
