Il militare di truppa in servizio continuativo subisce una detrazione di anzianita' pari al tempo trascorso in una delle seguenti situazioni:

  • 1)detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale;
  • 2)sospensione dal servizio inflitta quale sanzione disciplinare;
  • 3)aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o piu' volte e rimanendo nello stesso grado, il militare di truppa ha trascorso non meno di un anno in detta posizione.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art82 · fonte su Normattiva