Il militare di truppa del Corpo che non osserva le disposizioni di legge sul matrimonio dei militari cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo. Al militare che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 9. L'applicazione della norma, di cui al primo comma del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art101 · fonte su Normattiva