Art. 13
Il rapporto d'impiego del sottufficiale in servizio permanente o continuativo ha carattere di stabilita'. Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio; ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
