Art. 8Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati militari

Si considerano impiegati militari ai sensi dell'art. 6:

  • a)gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, ed inoltre, quelli i quali, avendo cessato di appartenere ai ruoli di servizio permanente effettivo, siano in posizioni speciali con trattamento economico ragguagliato allo stipendio e con diritto a computare anche il periodo di durata di tali posizioni nel servizio utile per il futuro assegno di riposo;
  • b)i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente di cui sopra, aventi grado non inferiore a maresciallo ordinario o parificato.

Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art8 · fonte su Normattiva