Art. 8 — Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati militari
Si considerano impiegati militari ai sensi dell'art. 6:
- a)gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, ed inoltre, quelli i quali, avendo cessato di appartenere ai ruoli di servizio permanente effettivo, siano in posizioni speciali con trattamento economico ragguagliato allo stipendio e con diritto a computare anche il periodo di durata di tali posizioni nel servizio utile per il futuro assegno di riposo;
- b)i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente di cui sopra, aventi grado non inferiore a maresciallo ordinario o parificato.
Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva