Il sottufficiale in congedo, quando si trovi in servizio temporaneo, e' soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per la categoria dei sottufficiali cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio in quanto applicabili. Il sottufficiale in congedo illimitato e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art45 · fonte su Normattiva