Art. 46
Il sottufficiale in congedo puo' essere richiamato in servizio temporaneo d'autorita' o col suo consenso, nei casi previsti dalla presente legge. I richiami d'autorita' sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per il tesoro; il sottufficiale se invitato con precetto personale, e' tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo. I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previa intesa col Ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
