Il sottufficiale in congedo puo' essere richiamato in servizio temporaneo d'autorita' o col suo consenso, nei casi previsti dalla presente legge. I richiami d'autorita' sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per il tesoro; il sottufficiale se invitato con precetto personale, e' tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo. I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previa intesa col Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art46 · fonte su Normattiva