Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia
Art. 79
Il militare di truppa, prima di assumere servizio nel corpo, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito. Per il militare di truppa che non presta giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
