Art. 78
I militari di truppa di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 77 e quelli richiamati a norma dell'articolo 113 sono considerati in ogni momento in attivita' di servizio. Essi non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti al loro stato.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
