L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa. Per anzianita', assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado, con le eventuali detrazioni o gli eventuali aumenti apportati a norma di legge. Per anzianita' relativa si intende l'ordine di precedenza del sottufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo. L'anzianita' assoluta e' determinata, dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso. Nei trasferimenti da ruolo a ruolo il sottufficiale conserva la anzianita' assoluta acquisita prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalla legge. A parita' di anzianita' assoluta, nei trasferimenti di cui ai comma precedente, l'anzianita' relativa e' determinata dall'eta'. Per i sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo si osserva, invece, l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parita' anche di eta' si raffrontano le anzianita' assolute nei gradi inferiori fino a che non si riscontri parita' di anzianita'. Qualora si riscontri parita' anche nell'anzianita' di nomina a sottufficiale e' considerato piu' anziano colui che ha maggiore servizio effettivo da sottufficiale.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art8 · fonte su Normattiva