Al militare di truppa del Corpo in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio spetta l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio. Al militare in aspettativa, per infermita' non proveniente da causa di servizio spettano soltanto i tre quinti della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' proveniente da causa di servizio e' computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio e' computato per meta'.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art87 · fonte su Normattiva