Art. 86
Il militare di truppa del Corpo in aspettativa per infermita, puo', in caso di eccezionali esigenze, chiedere di essere richiamato in servizio purche' risulti idoneo al servizio incondizionato. Il militare in aspettativa per infermita' il quale deve essere valutato per l'avanzamento e deve frequentare corsi o sostenere esami e' sottoposto, a domanda, a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio effettivo.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
