Il militare di truppa del Corpo in aspettativa per infermita, puo', in caso di eccezionali esigenze, chiedere di essere richiamato in servizio purche' risulti idoneo al servizio incondizionato. Il militare in aspettativa per infermita' il quale deve essere valutato per l'avanzamento e deve frequentare corsi o sostenere esami e' sottoposto, a domanda, a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio effettivo.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art86 · fonte su Normattiva