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Al militare di truppa in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di servizio. Al militare in aspettativa per infermita', non proveniente da causa di servizio, competono soltanto i tre quinti della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' proveniente da causa di servizio e computato per intero, il tempo trascorso in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio e' computato per meta'.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 8 marzo 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art12 · fonte su Normattiva