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La sospensione dal servizio puo' avere carattere precauzionale, disciplinare o penale. Essa e' disposta con determinazione del comandante generale. Al militare di truppa sospeso dal servizio compete soltanto la meta' della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso nella posizione di sospeso dal servizio e' computato per meta'.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art13 · fonte su Normattiva