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Il militare di truppa che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato la idoneita' fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'. Se trattisi di infermita' proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti. Se trattisi di infermita' non proveniente da causa di servizio, al militare si applicano le disposizioni dell'articolo 17 a seconda della durata del servizio. Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti, al pari grado in servizio effettivo. Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art18 · fonte su Normattiva