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Al militare di truppa che cessi o abbia cessato dal servizio continuativo per ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di guerra ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetti, per i quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, e' computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianita' per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso. Al militare suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio continuativo non abbia raggiunto neppure con l'aumento di cui al comma precedente il limite di anzianita' per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, e' corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera, la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonche' un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultima paga percepita, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni. Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al militare che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio continuativo: in tale caso, pero', resta escluso l'aumento di sei anni.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017
