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Il vicebrigadiere in servizio continuativo e' vincolato da rapporto d'impiego di carattere stabile. E' ammesso, a domanda, in servizio continuativo il vicebrigadiere che abbia compiuto la prima rafferma triennale e che ne sia dichiarato meritevole dal comandante di Corpo. La domanda va presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza della rafferma. Il comandante di Corpo qualora ritenga che il vicebrigadiere non sia meritevole di essere ammesso in servizio continuativo ne fa proposta per il tramite gerarchico al comandante generale, che decide. Il vicebrigadiere che non sia ammesso in servizio continuativo cessa dalla rafferma ed e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'. Il periodo di tempo da lui eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della rafferma e' considerato come servizio prestato in rafferma Il vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo e' collocato nella riserva o nel complemento a seconda che sia o non sia provvisto di pensione vitalizia. Se pero' sia stato riconosciuto permanentemente non idoneo al servizio incondizionato e' collocato in congedo assoluto.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017

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urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art2 · fonte del testo