Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017. Leggi il testo vigente →

Il militare di truppa che dia scarso rendimento cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo. La cessazione dal servizio e' disposta previo parere delle autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. Al militare che cessi dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 17, a seconda della durata del servizio. Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo: tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art22 · fonte su Normattiva