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Il militare di truppa che abbia compiuto venti anni di servizio effettivo puo', a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza. ((Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione)). Il comandante generale ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Il militare che cessa dal servizio continuativo, a domanda, e' collocato in congedo. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1968 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art23 · fonte su Normattiva