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Il militare di truppa che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei militari cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo. Al militare che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni dell'articolo 17. L'applicazione della norma di cui al primo comma del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017
