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Stato giuridico dei vicebrigadieri e del militari di truppa della Guardia di finanza

Art. 26

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

Abrogato dal 1 gennaio 2017

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2 versioni dal 1961

versione dal 30 agosto 1961versione dal 1 gennaio 2017
1961oggi
  1. 1 gennaio 2017 — oggiabrogatoper 10 anni
  2. 30 agosto 1961 — 1 gennaio 2017testo originarioper 55 anni

urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art26 · fonte su Normattiva

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Riferimenti normativi

  • Stato giuridico dei vicebrigadieri e del militari di truppa della Guardia di finanza
  • Titolo II – Stato giuridico dei militari di truppa
  • Capo II – Militari di truppa in servizio continuativo
  • Sezione III – Cessazione dal servizio continuativo
  • Artt. 15–26
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Norme correlate

  • Art. 1 Stato giuridico dei vicebrigadieri e del militari di truppa della Guardia di finanza
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  • Art. 17 Stato giuridico dei vicebrigadieri e del militari di truppa della Guardia di finanza
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