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Il militare di truppa contrae la ferma all'atto dell'arruolamento. Al termine della ferma il militare di truppa che conservi l'idoneita' fisiopsichica al servizio incondizionato e sia meritevole per qualita' morali, buona condotta, istruzione, attitudine e rendimento, di continuare a prestare servizio nel Corpo, puo' ottenere, a domanda, di contrarre rafferma triennale. Il militare che conservi i requisiti di cui al secondo comma e' ammesso, a domanda, a contrarre una seconda rafferma triennale. Il militare cui sia concessa la rafferma triennale ha diritto ad un premio nella misura stabilita da apposite disposizioni di legge.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art28 · fonte su Normattiva