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Il militare di truppa che alla scadenza della ferma o rafferma non possa essere ammesso a rafferma triennale per temporanea inidoneita' fisica al servizio incondizionato o perche' sottoposto a procedimento penale o disciplinare, anche se sospeso dal servizio, puo' ottenere, a domanda, una o piu' rafferme provvisorie. La durata complessiva delle rafferme provvisorie del militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato non puo' essere superiore al periodo massimo delle licenze spettanti la durata massima delle rafferme provvisorie del militare sottoposto a procedimento penale non puo' protrarsi oltre la data in cui viene definito il procedimento. Al termine della rafferma provvisoria, o anche prima, il militare che abbia riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare sia stato definito in senso favorevole puo' ottenere, a domanda, la rafferma triennale con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma o rafferma triennale precedente.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017
