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Al militare di truppa in ferma volontaria o in rafferma al quale sia negata la rafferma triennale per demerito nelle qualita' i morali o intellettuali o nella condotta o nel rendimento puo' essere concessa, a domanda, una rafferma annuale di esperimento. Al termine della rafferma di esperimento il militare che ne sia meritevole puo' ottenere, a domanda, la rafferma triennale con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza della rafferma di esperimento. Il tempo trascorso in rafferma di esperimento non e' computato agli effetti degli aumenti di paga.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017
