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Il militare di truppa che abbia compiuto la seconda rafferma triennale e che ne faccia domanda e' ammesso in servizio continuativo qualora ne sia dichiarato meritevole dal comandante di Corpo. Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 2. In caso di diniego all'ammissione in servizio continuativo il militare cessa dalla rafferma ed e' collocato in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal militare oltre la scadenza della rafferma e' considerato come servizio prestato in rafferma.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017
