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Il militare di truppa cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:
- a)infermita', quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattisi di non idoneita' temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma e' disposta qualora il militare non abbia riacquistato la idoneita' fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;
- b)scarso rendimento;
- c)motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravita' da importare il deferimento alla Commissione di disciplina per la eventuale perdita del grado;
- d)condanna penale per la quale il militare deve espiare una pena restrittiva della liberta' personale;
- e)domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda puo' non essere accolta per ragioni di servizio;
- f)inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari;
- g)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma e' adottato dal comandante generale; previo parere delle autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera b); previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera c).
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 12 settembre 2003
