Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1961 al 12 settembre 2003. Leggi il testo vigente →

Il militare di truppa cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

  • a)infermita', quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattisi di non idoneita' temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma e' disposta qualora il militare non abbia riacquistato la idoneita' fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;
  • b)scarso rendimento;
  • c)motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravita' da importare il deferimento alla Commissione di disciplina per la eventuale perdita del grado;
  • d)condanna penale per la quale il militare deve espiare una pena restrittiva della liberta' personale;
  • e)domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda puo' non essere accolta per ragioni di servizio;
  • f)inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari;
  • g)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma e' adottato dal comandante generale; previo parere delle autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera b); previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera c).

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 12 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art34 · fonte del testo