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Il militare di truppa che cessi dal servizio al termine della ferma volontaria o dalla rafferma o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 34, eccettuata la perdita del grado e', collocato in congedo. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se trattasi di non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il militare e' collocato in congedo assoluto.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art35 · fonte del testo