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Il militare di truppa che cessi dal servizio al termine della ferma volontaria o dalla rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle norme di legge vigenti per i militari di truppa dell'Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a, pensione vitalizia per anzianita' di servizio. Se il militare cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), e) ed f) dell'articolo 34, il premio di congedamento e' corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al militare che cessi dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere b), c), d) e g) del predetto articolo 34. Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermita' proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art36 · fonte del testo