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Al vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo per eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un'indennita' speciale annua lorda, non riversibile, di lire cinquantacinquemila. Tale indennita' compete fino al compimento degli anni sessantacinque. L'indennita' stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni 65, al vicebrigadiere che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 19 in aggiunta, alla pensione o allo assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il vicebrigadiere che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 19 l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non puo' pero', in alcun caso, superare tale somma.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017
