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Il militare di truppa incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:

  • 1)perdita della cittadinanza;
  • 2)assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;
  • 3)assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre forze armate o corpi di polizia;
  • 4)interdizione giudiziale o inabilitazione;
  • 5)irreperibilita' accertata;
  • 6)rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalita' del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio di una Commissione di disciplina;
  • 7)condanna:
  • a)nei casi in cui, ai sensi della, legge penale, importi la pena accessoria della rimozione;
  • b)per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai numeri 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art40 · fonte del testo