Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017. Leggi il testo vigente →

Puo' essere reintegrato nel grado:

  • 1)a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate nei numeri 1) 4) e 5), dell'articolo 40, quando la cause stesse siano venute a mancare;
  • 2)a domanda, o d'ufficio, il militare in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del n. 3 dell'articolo 40, quando cessi di appartenere ad altra forza armata o Corpo di polizia;
  • 3)a domanda, il militare rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del n. 6) dell'articolo 40), quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo e' ridotto alla meta' per il militare che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare. Colui che abbia conseguito piu' di una di dette promozioni o ricompense puo' ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporti di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non puo' aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;
  • 4)a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del n. 7) dell'articolo 40 quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 7), anche a norma, della legge penale militare. La reintegrazione nel grado e' disposta con determinazione del comandante generale e decorre dalla data del provvedimento. La reintegrazione nel grado del militare non importa di diritto la riammissione in servizio.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art42 · fonte su Normattiva