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Le sanzioni disciplinari di stato sono:
- a)la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 14;
- b)la cessazione dalla ferma volontaria dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 34 lettera c);
- c)la perdita del grado per rimozione, di cui al n. 6) dell'articolo 40.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017
