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Le sanzioni disciplinari di stato sono:

  • a)la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 14;
  • b)la cessazione dalla ferma volontaria dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 34 lettera c);
  • c)la perdita del grado per rimozione, di cui al n. 6) dell'articolo 40.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art43 · fonte del testo