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L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 43, e' effettuato mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato. L'accertamento e' disposto dal comandante di zona o dal comandante delle scuole o dal comandante di Corpo dal quale il militare dipende per ragioni di impiego.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art44 · fonte su Normattiva