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Nella prima applicazione della presente legge, assumono la posizione di stato di vicebrigadiere o di militare di truppa in servizio continuativo, rispettivamente, i vicebrigadieri che siano stati ammessi alla seconda rafferma triennale e gli appuntati, finanzieri scelti e finanzieri che siano stati ammessi alla terza rafferma triennale.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art47 · fonte del testo